REGOLAMENTO REACH N.1907/2006

Il 18 Dicembre 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento (CE) n.1907/2006, denominato “REACH” (acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals”). Questo prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’ Unione Europea in quantità maggiori di 1 tonnellata/anno, e l’istituzione dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche. Adeguarsi ad esso è obbligatorio per tutte le aziende coinvolte.

OBBIETTIVI
Il regolamento REACH si prefigge i seguenti obiettivi:
• migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
• promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
• mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE.

A CHI SI RIVOLGE

Negli obblighi REACH sono coinvolti: produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno; gli utilizzatori a valle di sostanze, nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). REACH definisce un articolo come «oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica». Perciò secondo REACH, articoli sono ad esempio gli indumenti, le pavimentazioni, i mobili, la gioielleria, i giornali, gli imballaggi in plastica e gli elettrodomestici.

FINALITA’
Il regolamento si prefissa come fine quello di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.
Inoltre, le imprese sostituiscono sempre più le sostanze chimiche e i processi di fabbricazione pericolosi, con sostanze chimiche più sicure e tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente. Questo tipo di sostituzione può comportare benefici sostanziali per le imprese, l’ambiente e la salute dei lavoratori e consumatori.

Esempi sono la Pasta modellabile commestibile con la quale i bambini possono giocare in sicurezza senza rischio avvelenamento, o le schiume antincendio prive di fluoro.

 

REGOLAMENTO REACH N.1907/2006